mercoledì 6 marzo 2013

Lo Statuto del Coordinamento delle Consulte laiche







STATUTO

ART. 1
DENOMINAZIONE
E’ costituita un’associazione senza scopi di lucro, denominata “COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE CONSULTE PER LA LAICITA’ DELLE ISTITUZIONI”, che ha come finalità la difesa della laicità delle istituzioni e la diffusione della cultura laica.
Il Coordinamento è dotato di un simbolo, consistente in una testa di donna (detta “Marianna”) color carne e dai capelli scuri, con berretto frigio di colore rosso, incorniciato da una corona di foglie di alloro di colore verde, il tutto inserito in un cerchio con sfondo di colore nero ed accompagnato dalla denominazione: “Coordinamento Nazionale delle Consulte per la Laicità delle Istituzioni” di colore rosso. L’utilizzo legittimo di tale marchio (simbolo e denominazione) è regolato dall’apposito Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni e il Coordinamento Nazionale delle Consulte per la Laicità delle Istituzioni, che costituisce parte integrante del presente Statuto.
La Carta dei Principi del Coordinamento costituisce anch’essa parte integrante del presente Statuto.

ART. 2
SEDE
Il Coordinamento ha sede legale in Torino, presso la sede legale della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni.
Per ragioni funzionali può essere individuata una sede operativa, diversa dalla sede legale.

ART. 3
SCOPI
Il Coordinamento è autonomo e indipendente da qualsiasi partito o associazione politica o sindacale.
Il Coordinamento, ferma restando l’autonomia politico-culturale, gestionale, organizzativa e finanziaria delle singole Consulte per la Laicità delle Istituzioni, promuove, coordina e organizza le attività comuni di rilievo nazionale e internazionale delle Consulte, nonché la partecipazione ad attività di livello nazionale e internazionale promosse da altri soggetti. In particolare il Coordinamento può dare vita a:

a) azioni per l’abolizione delle norme costituzionali, legislative e governative nazionali e sovrannazionali che limitino la laicità delle Istituzioni e favoriscano concessioni di compiti, contributi, diritti e privilegi ad altre istituzioni, tali da compromettere la laicità delle istituzioni pubbliche;
b) prese di posizioni ed iniziative sugli atti e sulle politiche dei governi e dei parlamenti italiano ed europeo e di ogni altra istituzione nazionale e internazionale, riguardanti i temi della laicità e della libertà di pensiero;
c) azioni volte a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove Consulte territoriali;
d) iniziative di collaborazione e di reciproco scambio fra le diverse Consulte aderenti, al fine di promuovere una più visibile ed incisiva presenza culturale delle Consulte stesse;
e) qualunque iniziativa utile ai fini della diffusione della conoscenza delle Consulte e al raggiungimento delle loro finalità;
f) rapporti con realtà similari sia in Italia che all’estero: in particolare, le singole Consulte per la Laicità delle Istituzioni demandano in via esclusiva al Coordinamento i rapporti (comprese le delibere di eventuali adesioni e recessi) con associazioni, coordinamenti o reti di secondo livello di carattere nazionale o sovrannazionale che abbiano tra i loro fini e scopi quelli previsti dal presente Statuto e dalla Carta dei Principi del Coordinamento.
L’adesione del Coordinamento ad associazioni, coordinamenti o reti di livello nazionale o sovrannazionale sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; i recessi sono deliberati dall’Assemblea a maggioranza semplice.

ART. 4
FINANZE
Le entrate del Coordinamento sono costituite:

a) dagli eventuali contributi liberamente versati dalle singole Consulte per la realizzazione delle iniziative deliberate;
b) dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dai Soci/e;
c) dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali il Coordinamento partecipi o delle quali sia promotore;
d) da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali;
e) da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di terzi o di associati/e, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione;

E’ fatto divieto assoluto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali proventi tra i Soci/e. Ogni eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 5
SOCI
Il numero dei Soci, ovvero delle Consulte per la Laicità delle Istituzioni, regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto che, in quanto tali, sono tenute ad aderire al Coordinamento, è illimitato.
I Soci del Coordinamento, aventi tutti gli stessi diritti e doveri, si suddividono nelle seguenti categorie:
1) Soci Fondatori: sono le Consulte per la Laicità delle Istituzioni (rappresentate dai rispettivi Coordinatori protempore o loro delegati permanenti, a ciò designati con delega scritta) regolarmente costituite le quali sottoscrivono l’atto costitutivo del Coordinamento.
2) Soci Ordinari: sono le Consulte per la Laicità delle Istituzioni (rappresentate dai rispettivi Coordinatori/trici pro tempore o loro delegati permanenti, a ciò designati con delega scritta) regolarmente costituite in data successiva all’atto costitutivo del Coordinamento, le quali in tal modo si impegnano ad accettare e rispettare il presente Statuto e la Carta dei principi.

ART. 6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Le singole Consulte per la Laicità delle Istituzioni aderenti al Coordinamento Nazionale sono tenute:

a) ad osservare il presente Statuto, la Carta dei Principi e le deliberazioni statutariamente adottate dagli organi associativi (Assemblea e Collegio dei Garanti);
b) a rispettare il Protocollo d’Intesa da esse sottoscritto con la Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni, che ne autorizza e disciplina l’uso della denominazione e del logo;
c) a mantenere un comportamento corretto nei confronti del Coordinamento e delle altre Consulte;
d) a comunicare tempestivamente il cambio di residenza, di indirizzo telematico e delle cariche associative.


Le singole Consulte per la Laicità delle Istituzioni hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Coordinamento;
b) ad accedere alle cariche associative, concorrendo alle decisioni del Coordinamento, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
Le singole Consulte hanno diritto inoltre a frequentare i locali sociali e a servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione non riservata in possesso del sodalizio, nel rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza.
La qualifica di Consulta per la Laicità delle Istituzioni si perde per scioglimento, per recesso di una Consulta dal Coordinamento o a seguito di provvedimento di esclusione: la perdita della qualifica di Consulta per la Laicità delle Istituzioni preclude la possibilità dell’utilizzo della suddetta denominazione e del logo.
Lo scioglimento delle singole Consulte avviene secondo quanto stabilito dagli Statuti relativi, con l’approvazione dell’Assemblea del Coordinamento Nazionale; in caso di suo parere sfavorevole, l’Assemblea del Coordinamento Nazionale ha la facoltà di nominare un/una facilitatore/trice di tale Consulta, che potrà durare in carica per il periodo massimo di un anno e che dovrà, nei tempi più rapidi possibili, portare all’elezione dei rinnovati organismi statutari della Consulta. In caso di ulteriore impossibilità di procedere al rinnovo delle cariche statutarie della Consulta, L’Assemblea del Coordinamento Nazionale prenderà atto del definitivo scioglimento della Consulta, che verrà sancito con deliberazione formale dell’Assemblea del Coordinamento stessa.
L’Assemblea del Coordinamento Nazionale può nominare un/una Coordinatore/trice provvisorio/a di una Consulta nel caso di comprovata e prolungata inerzia o inattività di tale Consulta, qualora  gli organismi  di questa non provvedano a ripristinare il regolare funzionamento operativo della Consulta medesima oppure non riescano ad eleggere i nuovi organi associativi (Coordinatore o Giunta Esecutiva) a fronte delle dimissioni di questi. In caso di fallimento anche del/della Coordinatore/trice provvisorio/a, l’Assemblea del Coordinamento Nazionale dovrà procedere alla definitiva presa d’atto dello scioglimento della Consulta in questione.
Il provvedimento di esclusione è una sanzione deliberata dal Collegio dei Garanti del Coordinamento Nazionale per comportamento gravemente scorretto di una singola Consulta.
La Consulta esclusa dal Coordinamento Nazionale ha facoltà di presentare ricorso contro tale provvedimento, che deve essere inoltrato al Coordinamento entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso. L’Assemblea del Coordinamento, alla prima convocazione utile, decide in via definitiva sul provvedimento di esclusione.

ART. 7
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi della Coordinamento sono:

a) l’Assemblea
b) il/la Portavoce
c) il/i/la/le Viceportavoce
d) il/la Portavoce Onorario
e) il/la Tesoriere/a/Segretario/a
f) il Collegio dei/delle Garanti

Il/la Portavoce e il/la Tesoriere/a/Segretario/a durano in carica per il periodo di tre anni, vengono eletti a maggioranza semplice, anche tra persone non facenti parte dell’Assemblea del Coordinamento e possono essere revocati in qualsiasi momento a maggioranza semplice.
Il Collegio dei /delle Garanti dura in carica per il periodo di tre anni, viene eletto a maggioranza qualificata dei due terzi, tra persone non facenti parte dell’Assemblea del Coordinamento e può essere revocato in qualsiasi momento a maggioranza semplice.
Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.




ART. 8
ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano della Coordinamento e ne assume le deliberazioni.
Le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, possono essere convocate per posta, per via telematica o a mezzo fax.
I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal/dalla Portavoce mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Coordinatore/trice (o suo/a delegato/a permanente, a ciò designato/a con delega scritta) delle singole Consulte, contenente l’Ordine del Giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
L’Assemblea deve essere convocata, entro quindici giorni, qualora richiesto con regolare domanda, contenente l’ordine del giorno, sottoscritta da almeno un terzo dei Coordinatori delle Consulte (o loro delegati permanenti, a ciò designati con delega scritta) regolarmente costituite e facenti parte del Coordinamento.
Ogni Socio ha il diritto di ottenere l’inserimento di un argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea.
L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 9
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi e comunque non meno di una volta all’anno.
L’Assemblea Ordinaria:

  • delibera sul conto consuntivo e sul conto preventivo;
  • delibera sugli indirizzi generali del Coordinamento e ne determina il programma di attività;
  • delibera sulle attività di cui all’art.3;
  • elegge il/la Portavoce
  • elegge ed eventualmente revoca il/la/i/le Viceportavoce
  • elegge ed eventualmente revoca il/la Portavoce Onorario
  • elegge ed eventualmente revoca il/la Segretario/a/Tesoriere/a
  • elegge il Collegio dei/delle Garanti
  • ratifica e convalida la costituzione delle nuove Consulte, aderenti al Coordinamento Nazionale
  • delibera sui ricorsi presentati dalle Consulte escluse dal Coordinamento Nazionale
  • esprime la propria approvazione o disapprovazione in merito allo scioglimento deliberato dalle Consulte
  • delibera in via definitiva in merito alla presa d’atto ultima dello scioglimento delle Consulte
  • nomina gli eventuali facilitatori/trici e Coordinatori/trici provvisori/e delle Consulte
  • approva eventuali regolamenti del Coordinamento Nazionale
  • nomina eventuali responsabili per singole tematiche o attività, che ne attuano le deliberazioni
  • svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla revoca del/della Portavoce, del Collegio dei/delle Garanti o di chi lo compone, sulla revoca di componenti dell’Assemblea medesima e sullo scioglimento del Coordinamento. Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l’Assemblea Ordinaria.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutte le Consulte ad esso aderenti.

ART. 10
MODALITA’ DELL’ASSEMBLEA
Le singole Consulte aderenti al Coordinamento sono rappresentate in Assemblea dal/dalla proprio/a Coordinatore/trice (o da suo/a delegato/a permanente, designato/a con delega scritta).
Hanno diritto di intervenire alle Assemblee del Coordinamento, con diritto di parola e di voto, tutti i Soci Fondatori ed Ordinari, oltre al/alla Portavoce.
I Soci Fondatori e Ordinari possono farsi rappresentare da altri Soci del Coordinamento o da un altro rappresentante della propria Consulta, a ciò espressamente delegati. Nessun Socio può essere delegato a rappresentare più di un altro Socio. Le deleghe devono essere conferite per iscritto, per via telematica o fax e conservate agli atti del Coordinamento.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l’intervento della metà più uno degli aventi diritto e la maggioranza semplice dei voti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la data fissata per la prima, delibera a maggioranza semplice dei voti, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci Fondatori ed Ordinari; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la data fissata per la prima, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
L’Assemblea Straordinaria delibera validamente lo scioglimento del Coordinamento, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto.
L’Assemblea può tenersi per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Portavoce che la presiede.
Per decisioni di particolare urgenza, le decisioni dell’Assemblea ordinaria possono essere adottate anche a seguito di discussioni avvenute per via informatica, telematica o telefonica e con votazioni effettuate con gli stessi mezzi: l’Assemblea può adottare un proprio Regolamento su tale materia.
Ai lavori dell’Assemblea del Coordinamento partecipano, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, l’eventuale Portavoce Onorario, i/le componenti del Collegio dei Garanti e il/la Tesoriere/a/Segretario/a.
In caso di votazioni con esito di parità, prevale il voto del/della Portavoce.

ART.11
PORTAVOCE E VICEPORTAVOCE
Il/la Portavoce viene eletto/a dall’Assemblea, a maggioranza semplice, anche fra persone esterne all’Assemblea stessa e costituisce il/la legale rappresentante della Coordinamento. 
Presiede e convoca l’Assemblea, rimane in carica per il periodo di tre anni, può essere revocato/a dall’Assemblea in qualsiasi momento, venendo sostituito ed è rieleggibile.
Il/la Portavoce svolge funzioni di coordinamento, operative ed esecutive, nonché di rappresentanza esterna del Coordinamento; attua le indicazioni e le deliberazioni dell’Assemblea e informa in maniera assidua e costante le singole Consulte, in ordine a tutte le attività svolte in attuazione di quanto deliberato ai sensi dall’art. 3; mantiene e promuove inoltre i rapporti con le Consulte e fra le Consulte medesime e con gli organismi di secondo livello di tipo nazionale o sovrannazionale cui il Coordinamento aderisce.
In caso di suo impedimento temporaneo, o di sua delega, le sue funzioni sono svolte da uno/a o più Viceportavoce, eletti dall’Assemblea fra i/le componenti dell’Assemblea stessa; i/le Viceportavoce rimangono in carica per il periodo di tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati dall’Assemblea in qualsiasi momento.

ART.12
PORTAVOCE ONORARIO
Il/la Portavoce Onorario/a può essere eletto/a dall’Assemblea, a maggioranza semplice, fra personalità esterne all’Assemblea stessa che si siano particolarmente distinte nel sostegno all’attività del Coordinamento Nazionale o per la diffusione della cultura laica e la difesa della laicità delle istituzioni in Italia e nel mondo. Rimane in carica a tempo indeterminato, ma può essere revocato/a dall’Assemblea in qualsiasi momento, venendo eventualmente sostituito/a.
Il/la Portavoce Onorario/a svolge unicamente funzioni di rappresentanza onoraria esterna al Coordinamento Nazionale; viene invitato a partecipare, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea del Coordinamento Nazionale.

ART. 13
TESORIERE/SEGRETARIO
Il/la Tesoriere/a/Segretario/a viene eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice, anche tra persone esterne all’Assemblea stessa e provvede alla gestione amministrativa, contabile e fiscale, predisponendo i bilanci annuali (preventivo e consuntivo) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Viene eletto dall’Assemblea ed è individuato/a nella persona di un/una esperto/a delle aree di attività del Coordinamento; fornisce il supporto operativo all’Assemblea, al/alla Portavoce, al Collegio dei Garanti, assume competenze nei settori dell’organizzazione delle attività, curando in particolare la distribuzione del materiale informativo, la gestione del sito internet, la gestione delle pratiche di richiesta di contributi agli Enti, l’organizzazione degli eventi esterni, gli aspetti operativi legati all’attività dell’ufficio stampa, la stesura dei verbali delle riunioni dell’Assemblea ed eventuali ulteriori mansioni che l’Assemblea riterrà opportuno attribuirgli.
Per l’espletamento delle attività di competenza, il/la Tesoriere/a/Segretario/a, previa deliberazione dell’Assemblea, può avvalersi dell’opera di ulteriori collaboratori/trici esterni/e, nei modi previsti dalla legge.
Il/la Tesoriere/a/Segretario/a rimane in carica per il periodo di tre anni, può essere revocato/a dall’Assemblea in qualsiasi momento ed è rieleggibile.

ART. 14
COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti è costituito da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, viene eletto a maggioranza qualificata dei due terzi dall’Assemblea tra persone esterne all’Assemblea stessa e può essere revocato in tutto o in parte o modificato dall’Assemblea a maggioranza semplice. Esso è convocato e presieduto dal/dalla Presidente, eletto/a dal Collegio medesimo, su indicazione dell’Assemblea.
Il Collegio dei Garanti può dotarsi autonomamente di un proprio Regolamento di funzionamento.
Nel caso in cui l’Assemblea ravvisi violazioni dell’art. 6 del presente Statuto da parte di uno o più Soci invia un esposto al Collegio dei Garanti; il Collegio dei Garanti deve deliberare sull’oggetto dell’esposto entro trenta giorni. Nel caso di votazione con esito di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Garanti non ha potere di iniziativa autonoma nei confronti delle Consulte.
Il Collegio dei Garanti delibera l’esclusione dei Soci aderenti, allorché se ne verifichino i presupposti, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.
Esso rimane in carica per il periodo di tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Nel caso in cui venga meno la completezza del Collegio, l’Assemblea provvederà ad integrarlo nella prima seduta utile.

ART. 15
SCIOGLIMENTO
Il Coordinamento è costituito a tempo indeterminato.
Causa di scioglimento automatico del Coordinamento è costituita dalla volontà deliberata di almeno i tre quarti dei Soci in tal senso.
Inoltre, costituiscono cause di scioglimento del Coordinamento l’impossibilità di funzionamento dello stesso ovvero la sua protratta inattività, che dovranno essere constatate dall’Assemblea e ogni altra causa prevista dalla legge.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Coordinamento, nei modi e nelle forme di legge, il patrimonio residuo dovrà essere obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale (come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera J, della L.R. 7/2006).
Alla devoluzione di tali fondi provvederà – quale liquidatore – il Collegio dei Garanti.

ART. 16
MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto può essere modificato a seguito di deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, convocata dal/dalla Portavoce o su richiesta di almeno un terzo degli/delle aventi diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Statuto. La convocazione per la modifica dello Statuto riporta integralmente, o in allegato, le proposte di modifica inserite all’ordine del giorno.





ART. 17
NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti della Repubblica Italiana, così come integrate, ovvero integrabili, mediante ricorso alle norme dell’ordinamento europeo.

Nessun commento:

Posta un commento