Proposta di legge di iniziativa popolare sul testamento biologico e sull’eutanasia
Proposta di legge di
iniziativa popolare su:Rifiuto di trattamenti sanitari e liceita’ dell’eutanasia
in collaborazione con
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni
Exit
UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti)
Associazione Radicale Adelaide Aglietta
La raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare sul testamento
biologico e sull’eutanasia volontaria, promossa dall’Associazione Luca Coscioni
e sostenuta dalla Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni,
da Exit Italia, dall’UAAR e dall’Associazione Adelaide Aglietta, prosegue.
Sono state finora raccolte circa 1000 firme in 8 tavoli.
Relazione
Ben oltre la metà degli italiani, secondo ogni rilevazione statistica,
è a favore dell'eutanasia legale, per poter scegliere, in determinate
condizioni, una morte opportuna invece che imposta nella sofferenza. I vertici
dei partiti e la stampa nazionale, invece, preferiscono non parlarne:
niente dibattiti su come si muore in Italia, tranne quando alcune storie
personali si impongono: Eluana e Beppino Englaro, Giovanni Nuvoli, i leader
radicali Luca Coscioni e Piero Welby.
Oggi, chi aiuta un malato terminale a morire - magari un genitore o un
figlio che implora di porre fine alla sofferenza del proprio caro -
rischia molti anni di carcere. Il diritto costituzionale a non essere
sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà è costantemente
violato, anche solo per paura, o per ignoranza. La conseguenza è il
rafforzamento della piaga tanto dell'eutanasia clandestina che dell'accanimento
terapeutico.
Per rimediare a questa situazione, proponiamo poche regole e chiare, che
stabiliscano con precisione come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto
delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, ivi incluso il
ricorso all'eutanasia.
“Rifiuto di trattamenti
sanitari e liceità dell'eutanasia”
Articolo 1
Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti
sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia
nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà
del paziente ove essa:
1) provenga da soggetto maggiorenne;
2) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee,
di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo
articolo 3;
3) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di
incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona
precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale
di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la
manifestazione delle volontà di cura”.
Articolo 2
Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà
manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto,
in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al
risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.
Articolo 3
Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si
applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti
eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
1) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente
accertata;
2) il paziente sia maggiorenne;
3) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di
intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;
4) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del
paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente,
abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;
5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una
malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta
inferiore a diciotto mesi;
6) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue
condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili
sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;
7) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi
allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve
essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della
struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico .
Articolo 4
Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata
dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale
chiede l’applicazione dell’eutanasia per il caso in cui egli successivamente
venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 e sia incapace
di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando
contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perché
confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca
e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena
di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti
di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed
umani ad essa relativi.
Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere
la conferma del fiduciario.
Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3,
comma 7 siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale
sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le
paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593.
Per saperne di più vai sul sito http://www.eutanasialegale.it/
Nessun commento:
Posta un commento